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Testamento biologico

(lu.pi) Un interessante e importante incontro si è tenuto, il 13 febbraio scorso, presso l’Aula sr. Bianca all’interno dell’Ospedale di Busto Arsizio.

 

Le norme di legge

Prima di illustrare i vari interventi, mi sembra doveroso cercare di spiegare alcuni elementi base della Legge 219 del 22/12/2017 sul Testamento Biologico. Essa prevede che ogni attività di cura medica sia preventivamente descritta al paziente (consenso informato) a meno che lo stesso abbia manifestato la volontà di non avere informazioni. Prevede anche la possibilità di rinunciare a determinate cure, quali l’idratazione e l’alimentazione artificiale, la ventilazione forzata, ecc. che possono essere intese come accanimenti terapeutici

Nell’art. 4 è indicato che ogni cittadino può, non deve, ma può, decidere se proseguire o rinunciare a certi tipi di trattamenti sanitari in casi di estrema gravità del proprio stato di salute; questa decisione è detta Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) e viene redatta in uno stato di completa capacità di intendere e volere. Per la redazione di una DAT è suggerito un diretto colloquio con il proprio medico di base che dovrà fornire tutte quelle informazioni necessarie a far sì che la DAT sia compilata con completa cognizione di causa. La DAT può essere realizzata con tutti i mezzi di comunicazione, cartacea e/o elettronica, deve prevedere la nomina di un “fiduciario” che possa far rispettare le volontà dell’interessato anche in caso di sua incoscienza dello stesso, e depositata o presso un notaio o presso il Comune di residenza.

Si ribadisce il fatto che la Legge consente, ma non obbliga, ad ogni cittadino di esprimere le proprie volontà sul problema delle cure mediche nello stadio finale di condizioni di salute molto gravi e, normalmente, irreversibili.

 

L’introduzione al Convegno

Durante questo convegno si è parlato della “relativamente” nuova legge (219 del 22/12/2017) inerente al Testamento Biologico, ai suoi aspetti pratici, etici, e del punto di vista di alcune comunità religiose presenti nel nostro territorio.

Dopo i brevi interventi tesi a presentare le motivazioni dell’incontro, fatti dal Direttore dell’ASST dr Eugenio Porfido, dell’Assessore Miriam Arabini e dai responsabili degli Enti patrocinatori, si è passato alla presentazione e valutazione della Legge.

La dr.ssa Rossana Grassi, funzionaria dell’Anagrafe Comunale, ha spiegato che l’espressione della propria volontà sulle eventuali cure o arresto delle stesse, può essere effettuata tramite un atto notarile (con i relativi costi), oppure presentando le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) all’ufficio di Stato Civile, in forma completamente gratuita, depositando una dichiarazione privata, fatta con la guida di un esperto, allegandola a un modulo di consegna predisposto (scaricabile su: DAT Comune di Busto Arsizio).

L’avv. Sergio Fucci ha ricordato che la Legge “consente” ma non “obbliga” ad esprimere anticipatamente la propria volontà in caso di gravi condizioni di salute nello stadio finale della nostra vita. Ricorda anche che questa possibilità era stata prevista dai nostri Padri Costituzionali nel lontano 1948 nell’art. 32. Spiega che le proprie volontà possono essere modificate in ogni momento della nostra vita e che per garantirne l’applicazione si deve nominare, nel DAT, un proprio fiduciario che possa prendere le decisioni espresse anche in caso di incapacità da parte dell’interessato.

La dr.ssa Laila Cortese, medico di base, ha spiegato le funzioni importantissime del medico nell’aiutare il cittadino a comprendere il significato delle sue scelte, spiegando con cura ed attenzione il significato ed il valore di tali decisioni e le loro eventuali conseguenze, a volte definitive.

Il dr. Alberto Scanni, medico cattolico oncologo, pur confermando che la Legge non consente l’eutanasia, ha delle perplessità in riguardo alla “sedazione profonda” che, andando a bloccare i centri nervosi per evitare la sensazione del dolore (può o potrebbe portare anche a blocchi funzionali di cuore e polmoni) tale pratica è importante per l’ammalato evitandogli inutili sofferenze. Lo scopo principale di questa terapia è quello di evitare al paziente un prolungato stato di sofferenza, quando non si hanno  possibilità di ripresa ad accettabili condizioni di vita.

 

I punti di vista  delle Religioni 

A questo punto sono iniziati degli interventi che, pur senza sottovalutare l’importanza dei precedenti, sono stati quelli che più mi hanno colpito e sui quali ero più “curioso”. Infatti si è parlato della valutazione della Legge dal punto di vista religioso. Tengo a precisare che quanto segue sono mie interpretazioni degli interventi, mi scuso quindi coi Relatori per eventuali errate interpretazioni delle loro parole.

 

La sig.ra Daniela Di Caro, pastora della Chiesa Valdese, ha spiegato che accogliere la domanda di morte è come accogliere la domanda di vita futura; ognuno deve rispondere direttamente a Dio della propria vita o della scelta di morte serena. Lo Stato non può vietare il diritto di accompagnare una persona ad una morte serena quando non vi sono più speranze.

Il dr, Alberto Somekh, direttore della Scuola Rabbinica, pur non dichiarandosi contrario a questa Legge, ha spiegato che secondo la religione ebraica la cura del’ammalato è un dovere religioso; si pone il problema del consenso informato, ma se il paziente è incosciente? A questo punto ritiene che sia il Rabbino, seguendo il diritto ebraico, a prendere la decisione finale in base alle esperienze precedenti. Rifiuta ogni forma di eutanasia, mentre il problema dell’accanimento terapeutico è ancora in discussione, ritenendo che la sospensione dei trattamenti, per qualsiasi motivo, possa corrispondere ad un omicidio.

Il sig. Yusuf Abd al Hakim Carrara, Vicepresidente della Comunità Religiosa Islamica, ricorda che il Corano non ammette il suicidio e l’atto di togliere la vita ad un altro essere umano (un chiarimento sulle azioni degli integralisti). L’Islamismo si è dichiarato contrario all’accanimento terapeutico qualora non vi siano benché minime possibilità di recupero delle funzioni vitali autonome. La decisione finale dovrebbe essere demandata ai familiari con il sostegno spirituale del religioso. Sono assolutamente contrari ad un eventuale riconoscimento dell’eutanasia.

Il Venerabile Tenzin Khentze, monaco buddista tibetano, si è dichiarato ben lieto dell’approvazione di questa Legge, in quanto in essa vi è il rispetto dell’Uomo, consentendo la libera scelta di vita e di morte. Sarà poi il suo futuro (reincarnazione) a giudicare le sue scelte. Ribadisce che la Legge rispetta e responsabilizza le persone ponendole davanti a delle decisioni importanti. Ritiene non accettabile l’accanimento terapeutico, in quanto considerato una forzatura senza speranza. Anche la possibilità di effettuare l’eutanasia dovrebbe essere inclusa, in quanto espressione del diritto di scelta dell’essere umano.

Al termine degli interventi il pubblico, che riempiva la sala, ha posto diversi quesiti ed effettuato anche delle riflessioni personali.

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